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LEGGE 24 marzo 1907, n. 116

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Dal 1° gennaio 1907 i Comuni sono esonerati dalle spese poste a loro carico per le sedi dei tribunali, delle Corti di assise e delle preture e per l'indennità di alloggio ai pretori, e le Provincie sono esonerate dalle spese per il mobilio delle prefetture e delle sottoprefetture e degli alloggi dei prefetti e sottoprefetti. Quest'ultima esenzione è vincolata alla condizione che le Provincie cedano allo Stato il mobilio ora in dotazione dei detti uffici e alloggi. Dal 1° luglio 1908 sarà assunta per metà dallo Stato la spesa ora a carico dei Comuni per le spese di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quella posta a carico delle Provincie per il casermaggio dei RR. carabinieri e per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali. Col 1° luglio 1909 tali spese passeranno per intero a carico dello Stato.