LEGGE 21 marzo 1907, n. 117
Art. 1
Per la costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel R. arsenale di Taranto è autorizzata la spesa straordinaria di L. 3,300,000, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, per metà in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, in aggiunta alla somma complessiva di spesa effettiva consolidata per ognuno degli esercizi stessi con la legge 2 giugno 1905, n. 320.
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