Art. 1
È approvata l'unita tabella degli stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1907.
È approvata l'unita tabella degli stipendi, indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1907.