LEGGE 24 marzo 1907, n. 132
Art. 1
Le Casse pensioni ed i Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, di cui al titolo II della legge 29 marzo 1900, n. 101, e i tre nuovi Istituti di previdenza creati ai termini dell'articolo 1 della citata legge per il personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, saranno riuniti rispettivamente in una sola Cassa pensioni, in un solo Consorzio di mutuo soccorso ed in un solo nuovo Istituto di previdenza, sempre distinto nelle sue due sezioni per il personale delle ferrovie dello Stato. Con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura industria e commercio di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio, della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato, saranno apportate agli statuti vigenti delle Casse pensioni, dei Consorzi di mutuo soccorso e dei nuovi Istituti di previdenza le riforme necessarie per la attuazione della disposizione contenuta nella prima parte del presente articolo.
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