LEGGE 28 marzo 1907, n. 133
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La somma inscritta per la durata di anni 35 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356, e da erogarsi agli effetti degli articoli 5 e 6 della citata legge sarà aumentata di lire seimila all'anno. Le eventuali eccedenze sulla predetta somma saranno vincolate fino all'estinzione totale dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale ed accessori. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. A. Majorana. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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