LEGGE 21 marzo 1907, n. 140
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I ruoli organici del personale civile insegnante della R. Accademia navale e della R. scuola macchinisti sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1907. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. A. MAJORANA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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