LEGGE 4 aprile 1907, n. 148
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La condizione a cui è sottoposto il pagamento dei sussidi concessi dal decreto 10 novembre 1860, n. 156, del R. commissario straordinario generale per l'Umbria ai comuni di Foligno, Città di Castello, Orvieto, Todi, Terni, Norcia, Poggio Mirteto, Assisi, Città della Pieve, s'intenderà soddisfatta rispetto alle scuole medie, qualora ciascuno di essi mantenga solamente un ginnasio oppure una scuola tecnica Regia o pareggiata. Alla medesima condizione il comune di Gubbio continuerà a godere del sussidio stanziato in suo favore nel bilancio della pubblica istruzione in dipendenza del decreto 9 gennaio 1861, n. 754, del R. commissario generale straordinario delle provincie delle Marche. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. RAVA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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