LEGGE 28 marzo 1907, n. 154
Art. 1
I posti di buttero e di assistente del personale civile inferiore dei depositi di allevamento cavalli sono soppressi. I butteri e gli assistenti attualmente in servizio passano a far parte del personale degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, costituendo apposita categoria sotto la denominazione: «Sorveglianti e lavoranti dei depositi allevamento cavalli».
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