LEGGE 19 aprile 1907, n. 186
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con l'esenzione di ogni tassa e diritto, alla Congregazione di carità di città di Castello, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire duecentocinquantamila ad esclusivo favore dell'Istituto dei cronici nell'ospedale civico di detta città. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. A. MAJORANA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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