LEGGE 19 aprile 1907, n. 187
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di L. 1,200,000 in favore della Società «Pro-Infanzia» di Roma e dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. L'ammontare della tombola è per L. 800,000 in favore della «Pro-Infanzia», e per L. 400,000 in favore dell'ospedale di Pesaro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. A. MAJORANA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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