LEGGE 28 aprile 1907, n. 220
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, è ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907. I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali pel triennio 1904-906 possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in sette rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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