LEGGE 2 maggio 1907, n. 221
Art. 1
Pei terreni coltivati a vite, dichiarati invasi dalla fillossera, saranno accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni nei quali, a causa della fillossera, sia perduto almeno la metà del prodotto. Le nuove piantagioni di viti, sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera, saranno esenti dall'imposta durante 5 anni dal ripiantamento. Lo stesso appezzamento però non potrà godere dell'esenzione più di una volta. Questo beneficio verrà accordato dal 1° gennaio 1908 anche agli impianti che siano già avvenuti al momento della esecuzione della presente legge, purchè non risalgano oltre il 1905.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.