LEGGE 2 maggio 1907, n. 222

Type Legge
Publication 1907-05-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico). I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono essere variati per iniziativa dell'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dall'anno pel quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, pel rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito. In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sarà fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa.

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