LEGGE 5 maggio 1907, n. 257
Art. 1
È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro. Questo ufficio prende il nome di Magistrato alle acque; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo, nei limiti ed agli effetti della presente legge, i territori sopra indicati. Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di Provincie finitime potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque.
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