LEGGE 9 maggio 1907, n. 260

Type Legge
Publication 1907-05-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di un manicomio giudiziario in Barcellona Pozzo di Gotto e di un carcere giudiziario in Termini Imerese, nonchè per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa e per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro. La detta complessiva somma sarà così ripartita: Per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, L. 500,000; per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa, L. 150,000; per la costruzione di un carcere giudiziario in Termini Imerese, L. 350,000; per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro, L. 200,000. Tale assegnazione sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 maggio 1997. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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