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LEGGE 19 maggio 1907, n. 270

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e alle Amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, che ha istituito la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.