Art. 1
Agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e alle Amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, che ha istituito la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.
Agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e alle Amministrazioni stesse sono estese le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, che ha istituito la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati comunali.