LEGGE 30 maggio 1907, n. 272
Art. 1
Sono approvate le qui unite convenzioni stipulate il 20 febbraio 1907 colla Navigazione generale italiana, con la Società veneziana di navigazione e con la Società di navigazione «La Veloce», per la proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle convenzioni stesse indicati. Sono pure approvate le annesse dichiarazioni di proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 delle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Società di navigazione Puglia, dalla Società siciliana di navigazione, dalla Compagnia Neederland e dalla Ditta Francesco La Cava e figli.
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