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LEGGE 30 maggio 1907, n. 281

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).