LEGGE 6 giugno 1907, n. 286

Type Legge
Publication 1907-06-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli Istituti di emissione l'anno facoltà di fare anticipazioni sopra fedi di deposito degli zolfi nei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti. La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicato nell'art. 31, testo unico della legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373. L'eccedenza di circolazione con esenzione dell'aumento di tassa di cui all'art. 22 della legge 15 luglio 1906, consentita al Banco di Sicilia nel limite massimo di dieci milioni di lire dovrà essere esclusivamente applicabile alle operazioni di anticipazione su fedi di deposito e a quelle di sconto di note di pegno a saggio di favore sugli zolfi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.