LEGGE 30 maggio 1907, n. 291

Type Legge
Publication 1907-05-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzato il pagamento di L. 153,600 a favore dei RR. Ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie nel periodo dall'anno scolastico 1866-67 al 1881-82, giusta il lodo pronunziato dal collegio arbitrale in Roma il 30 giugno 1904 e reso esecutorio con decreto del pretore del secondo mandamento di Roma emanato il 1° luglio 1904. È autorizzato altresì il pagamento di L. 19,520 per gl'interessi legali di detta somma a decorrere dal giorno suindicato 1° luglio 1904, sino a tutto il 31 maggio 1907. La spesa relativa nella complessiva somma di lire 173,120 verrà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1907. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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