LEGGE 9 giugno 1907, n. 294
Art. 1
I seguenti articoli della legge comunale e provinciale e della legge elettorale politica sono così modificati: Art. 28. - Legge comunale e provinciale Art. 17. - Legge elettorale politica Alle parole: 15 dicembre, sono sostituite: 1° dicembre. Alle parole: 31 dicembre, sono sostituite: 15 dicembre. Art. 37. - Legge comunale e provinciale Art. 27. - Legge elettorale politica Alle parole: 15 febbraio, sono sostituite: 31 gennaio. Alle parole: ultimo di febbraio, sono sostituite: 15 febbraio. Articoli 43 e 44 della legge comunale e provinciale Articoli 33 e 34 della legge elettorale politica Alla parola: 15 marzo, sono sostituite: 1° marzo. Articolo 45 legge comunale e provinciale Articolo 35 legge elettorale politica Alle parole 30 maggio, sono sostituite: 30 aprile. Alle parole 15, 20 e 30 giugno, sono sostituite: 15, 20 e 31 maggio. I Comuni che alla data della presente legge abbiano compiuta la rettificazione della rispettiva lista permanente potranno fare le elezioni colle liste nuove anche nel mese di giugno. La disposizione di questo ultimo comma andrà in vigore col giorno successivo alla pubblicazione di questa legge.
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