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LEGGE 9 giugno 1907, n. 298

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il personale di prima categoria dipendente dal Ministero degli affari esteri è ripartito in due ruoli organici, corrispondenti alle due carriere: diplomatica e consolare. Detti ruoli, coi relativi gradi, classi e stipendi, sono fissati come nella tabella A, annessa alla presente legge, di cui fa parte integrante.