LEGGE 9 giugno 1907, n. 306
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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