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LEGGE 9 giugno 1907, n. 307

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, il guardasigilli: Orlando.