LEGGE 9 giugno 1907, n. 308
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni da inscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907; Spese per la Commissione incaricata di studiare le questioni concernenti il conto corrente fra i Ministeri della guerra e del tesoro, la gestione delle masse dei corpi, e l'amministrazione del fondo di scorta delle RR. navi armate. . . . . . . L. 9,000 Spese per la Commissione incaricata di proporre le modificazioni alla legge ed al regolamento per la contabilità generale dello Stato . . . . . . . » 10,000 Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria triennale agli Istituti di emissione.» 32,000 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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