LEGGE 9 giugno 1907, n. 311
Art. 1
Sono approvate le eccedenze d'impegni per la complessiva somma di L. 87,002.97 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
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