LEGGE 9 giugno 1907, n. 312
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,262,400 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907, indicate nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE Carcano. Visto, il guardasigilli: Orlando.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.