LEGGE 9 giugno 1907, n. 314
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1907-908, per far fronte alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, il guardasigilli: Orlando.
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