LEGGE 9 giugno 1907, n. 315
Art. 1
È approvata una maggiore assegnazione di L. 350,000 al cap. 28 «Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione» - e un'altra di L. 75,000 al capitolo 30 «Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali» del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907.
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