LEGGE 6 giugno 1907, n. 320
Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti trasformerà con ammortamento a 50 anni, al saggio di originaria concessione, il residuo debito che il comune di Pisa ha verso la Cassa stessa in dipendenza dei mutui che gli furono concessi in base alla legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª). Nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal 1908-1909, sarà stanziato il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, nella misura dell'1.50 per cento in corrispondenza della originaria differenza tra il saggio normale vigente nel 1887 e quello ridotto del 3.50 per cento.
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