LEGGE 14 giugno 1907, n. 324
Art. 1
Nelle scuole medie si assegna agli alunni, nel corso di ciascun trimestre, un esperimento speciale, costituito da una sola prova, scritta od orale, per ciascuna disciplina, secondo l'indole della medesima e le particolari esigenze della scuola. Il voto sull'esperimento trimestrale è dato dal professore della disciplina. Ogni professore assegna poi, a ciascun alunno, d'accordo col capo dell'istituto, un voto unico di profitto trimestrale per ciascuna disciplina ad una sola prova o per cui sia ammessa la compensazione fra le rispettive prove scritte e orali, e voti distinti per ognuna di tali prove delle altre discipline, nonchè un voto di condotta. Tutti i voti sono espressi in numeri intieri. Per determinare il voto di profitto trimestrale si tiene conto non solo del voto meritato dall'alunno nell'esperimento trimestrale, ma anche dei voti da lui meritati nelle interrogazioni e nei compiti fatti in scuola ed a casa. Mancando il consenso fra l'insegnante e il capo dell'istituto nell'assegnazione del voto, questo diventa definitivo con deliberazione da prendersi nella seduta trimestrale del Consiglio dei professori.
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