LEGGE 9 giugno 1907, n. 326
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,500,000 da stanziarsi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-907 per far fronte allo acquisto delle razioni esistenti nei depositi dell'impresa viveri alla R. marina, in conformità del contratto 12 maggio 1905, e per aumento nella consistenza dei depositi. La spesa sopraindicata sarà considerata in aggiunta alla somma complessiva di spese effettiva consolidata, fissata dalla legge 2 luglio 1905, n. 320. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. C. Mirabello. P. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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