LEGGE 13 giugno 1907, n. 327

Type Legge
Publication 1907-06-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le seguenti proposte di modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, relative al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli: Art. 21. - Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono: un comando; sei compagnie di disciplina; un carcere militare; due reclusori. Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario. TABELLA N. 6 degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a) 20 colonnelli 32 tenenti colonnelli 52 maggiori 231 capitani 598 tenenti e sottotenenti (b) --- 933 totale --- Articolo aggiuntivo proposto (21-bis). Agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi, siano comandanti, è concesso il seguente soprassoldo fisso: ---------------------------------------------------+--------------- FUNZIONI O GRADO ¦ Somma annua ---------------------------------------------------+--------------- Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦ 1200 Capo sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦ 1000 Vice direttore e capitani veterani o contabili . . ¦ 800 Tenenti veterani e contabili . . . . . . . . . . . ¦ 600 Il soprassoldo fisso di L. 300, stabilito per gli ufficiali veterinari addetti ai depositi dell'allevamento cavalli è soppresso. Agli ufficiali trasferiti effettivi nel personale dei depositi d' allevamento, spetta una sola razione foraggio e l'indennità cavalli di L. 280. Nel suddetto senso sono modificate le tabelle II, III e IV annesse alla legge sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito (testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Viganò. Visto, Il guardasigilli: Orlando. ------------------------- (a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il Ministero della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che, per ragioni di età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al loro collocamento in detta posizione. (b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

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