LEGGE 9 giugno 1907, n. 335
Art. 1
Il residuo credito al 31 dicembre 1907 della provincia di Pavia verso lo Stato a saldo del rimborso alla stessa dovuto per l'art. 8 della legge 7 luglio 1901, n. 321, verrà, agli effetti della presente legge, ripartito fra i Comuni di detta Provincia, pei quali l'imposta terreni in base alle risultanze del nuovo catasto è inferiore a quella precedentemente accertata in proporzione della differenza fra le due imposte per ognuno di detti Comuni.
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