LEGGE 16 giugno 1907, n. 336

Type Legge
Publication 1907-06-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566. La trasformazione dei detti prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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