Art. 1
La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi noi quali non è vietata, è disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.
La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi noi quali non è vietata, è disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.