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LEGGE 15 dicembre 1907, n. 763

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Tutti i cittadini idonei alle armi debbono essere arruolati nel R. esercito. Sono assegnati alla 1ª categoria tutti coloro che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla presente legge.