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LEGGE 7 gennaio 2008, n. 7

Current text a fecha 2008-02-01

Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2008

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Mastella ------------------

Trattato

Allegato Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada Parte di provvedimento in formato grafico