LEGGE 7 gennaio 2008, n. 11
Entrata in vigore del provvedimento: 5/2/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Allegato
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