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LEGGE 13 marzo 2008, n. 45

Current text a fecha 2008-03-28

Entrata in vigore del provvedimento: 29/3/2008

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Parisi, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Scotti -----------

Avvertenza: Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N.8 all'articolo 1: al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali"; al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste"; al comma 6, dopo le parole: "dello Stato," sono inserite le seguenti: "assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,"; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo. 6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"". all'articolo 2: al comma 3, primo periodo, le parole: "euro 14.675.688" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.503.478"; al comma 6: al primo periodo, le parole: "euro 103.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 275.710"; al terzo periodo, le parole: "il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita" sono sostituite dalle seguenti: "anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario puo' impiegare fino a quattro unita' di supporto"; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: "11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo". ((...)).