LEGGE 18 marzo 2008, n. 53
Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.
Art. 2
(Ordine di esecuzione).
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti --------
Acuerdo
Acuerdo Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LO STATO D'ISRAELE LA COMUNITA EUROPEA, di seguito denominata la "Comunita'", e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, di seguito denominate "gli Stati membri della Comunita'", da un lato, e LO STATO D'ISRAELE, di seguito denominato anche "Israele", dall'altro, nel seguito denominate "le Parti" CONSIDERANDO gli interessi comuni per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili, RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Israele, RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto da Israele nel campo delle attivita' di navigazione satellitare, CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Israele, Europa ed altre regioni del mondo, DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra Israele e la Comunita' e tenendo conto dell'Accordo euromediterraneo, entrato in vigore il 1° giugno 2000, (1) che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele dall'altra, (vedi nota 1) HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Scopo dell'accordo Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito del contributo europeo ed israeliano ad un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS). (1) 1) GU L. 147 del 21.6.2000, pag. 3.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: "Ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Tali meccanismi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonche' dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita'. "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunita' e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o piu' servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana. "Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' modelli generici per gli elementi locali. "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale. "Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti. "Interoperabilita'", a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema. "Proprieta' intellettuale", la nozione definita all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. "Responsabilita'", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformita' di specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilita' non contrattuale"). "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che e' classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti. Per l'Unione europea queste norme sono contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, (1) che adotta le norme di sicurezza del Consiglio. (vedi nota 2) (2) 1) GU L. 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Principi della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi specificati in appresso alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo: 1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti. 2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. Offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani per scopi civili. 4. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione. 5. Adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Ambito delle attivita' di cooperazione 1. I settori aperti alle attivita' di cooperazione in materia di navigazione satellitare e di generazione/trasmissione di segnali orari sono i seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrita' del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14. 2. Le Parti hanno facolta' di concludere un accordo separato avente ad oggetto l'estensione della cooperazione ai seguenti settori: 2.1. tecnologia e prodotti sensibili GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo di WASSENAAR sui controlli delle esportazioni, nonche' la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione; 2.2. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmento spaziale, terrestre e utente); 2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO; 2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonche'; 2.5. lo scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO. 3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione della Comunita' europea relativa all'istituzione dell'impresa comune GALILEO e alla sua struttura istituzionale, nonche' di quella relativa all'istituzione di un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Tipologia delle attivita' di cooperazione 1. Ferme restando le loro misure di regolamentazione applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Spettro radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Israele e nella Comunita'. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili della Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Ricerca scientifica Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e israeliani di ricerca, ivi compreso il Programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, del Ministero della Scienza e della tecnologia di Israele e del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di Israele. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Cooperazione industriale 1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione di Israele alle pertinenti associazioni industriali europee, nonche' attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali israeliane, al fine di costruire il sistema GALILEO, nonche' di promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Sara' istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorita' del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico. di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. 3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di GALILEO/EGNOS, nell'osservanza dei piu' elevati standard internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza. 4. Le esportazioni di prodotti sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate da Israele verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorita' ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli Accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 instaura un meccanismo appropriato che consenta ad Israele di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione. 5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero israeliano della Scienza e della Tecnologia, il Ministero israeliano dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, l'Agenzia spaziale israeliana e l'Agenzia spaziale europea.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Sviluppo del commercio e dei mercati 1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e israeliane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e Israele studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme in tema di controlli delle esportazioni, la pertinente legislazione della Comunita' europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del trattato dell'Unione europea sul controllo dell'assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonche' altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative correlate degli Stati membri dell'UE e di Israele.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Norme, certificazioni e misure regolatrici 1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS. Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obbiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinche' le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obbiettivi, non discriminatori e prestabiliti. 4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare, attraverso il Comitato di cui all'articolo 14, una cooperazione e scambi sulle norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra e alla protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti di Israele agli organismi di normalizzazione europei.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale 1. L'interoperabilita' dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di portata mondiale e regionale migliora la qualita' dei servizi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrita' e continuita' del sistema GALILEO e dei suoi servizi. 2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Israele di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale e' garantire l'integrita' regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. Le Parti confermano la decisione di istituire in Israele una Stazione regionale di monitoraggio dell'integrita' del sistema, come prima iniziativa in vista di una migliore futura estensione di EGNOS nella regione. 3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
Accordo-art. 12
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