LEGGE 18 marzo 2008, n. 54
Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 2
(Ordine di esecuzione).
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Scotti --------
Accordo - art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI COOPERAZIONE RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) - GALILEO TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata anche "Cina", da un lato, e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata la "Comunita'", e le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominate "Stati membri della Comunita'", dall'altro, CONSIDERANDO i loro interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili, RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Cina, RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Cina nel campo delle attivita' di navigazione satellitare, in particolare il programma Beidou, CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Cina, Europa e in altre regioni del mondo, DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra la Cina e la Comunita', HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Scopo dell'accordo Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - programma GALILEO.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, s'intende per: a) "ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) o l'Area Differential Satellite Navigation System cinese (CWADSNS). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonche' dati aggiuntivi di distanza / pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni; b) "Beidou", il sistema di navigazione satellitare progettato, sviluppato e operato dalla Repubblica popolare cinese, che comprende un sistema di ampliamento; c) "elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di.segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornira' modelli generici per gli elementi locali; d) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunita' e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO puo' essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o piu' servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana; e) "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari per fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale; f) "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti; g) "interoperabilita'", una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema puo' utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema; h) "proprieta' intellettuale" ha la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967; i) "responsabilita'", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformita' di specifiche norme e principi. Tale obbligo puo' essere prescritto da un accordo ("responsabilita' contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilita' extra contrattuale").
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Principi della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati alle attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo: a) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi; b) partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO; c) offerta reciproca di opportunita' di avviare attivita' di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi; d) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione; e) adeguata tutela dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Ambito delle attivita' di cooperazione 1. Le attivita' di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione/trasmissione di segnali orari: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrita' del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare l'elenco di cui al paragrafo 1 con decisione del comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14. 2. Se richiesta dalle Parti, l'eventuale estensione della cooperazione al servizio pubblico regolamentato di GALILEO, agli aspetti inerenti la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e ad elementi essenziali del controllo del segmento globale, nonche' allo scambio di informazioni classificate GALILEO saranno oggetto di un distinto accordo da concludersi fra l'Unione europea e la Cina. 3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonche' la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Tipologia delle attivita' di cooperazione 1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati nell'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere le attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 6 a 13.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Ricerca scientifica Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della Scienza e della tecnologia della Cina. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le attivita' di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Spettro radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti si scambiano informazioni sulle frequenze registrate e chiedono adeguate assegnazioni di frequenze per GALILEO e Beidou allo scopo di assicurare la disponibilita' dei loro servizi a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Cina e nella Comunita'. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Le Parti convengono di incaricare il comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazione efficaci in tale settore.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Cooperazione industriale 1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO nonche' per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorita' del comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. 3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti tutelano la proprieta' intellettuale nell'osservanza delle pertinenti norme internazionali. 4. Le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorita' ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione. 5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero cinese della Scienza e della tecnologia, l'Amministrazione nazionale cinese dello spazio e l'Agenzia spaziale europea.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Sviluppo del commercio e dei mercati 1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti sensibilizzano l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e la Cina studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Norme, certificazioni e misure regolatrici 1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale. Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti la navigazione satellitare che possano presentarsi nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, alla certificazione e ai requisiti ed alle procedure per la concessione di licenze non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti. 4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare una cooperazione e scambi attraverso il comitato di cui all'articolo 14 in materia di codici sulle norme, di navigazione, di attrezzature di ricezione a terra e di protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti cinesi agli organismi di normalizzazione europei.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali 1. L'interoperabilita' dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualita' dei servizi messi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistema che offrano garanzie ottimali di integrita' e continuita' del sistema GALILEO e dei suoi servizi. 2. A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema e' garantire l'integrita' regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Sicurezza 1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. 3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obiettivi comuni. 4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale e' utilizzato per garantire la continuita' dei servizi GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorita' di sicurezza delle Parti.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Responsabilita' e recupero dei costi Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilita' e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Meccanismo di cooperazione 1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attivita' di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, in nome della Cina, dal ministero cinese della Scienza e della tecnologia e, in nome della Comunita', dalla Commissione europea. 2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due organismi istituiscono un comitato direttivo GNSS, in seguito denominato il "comitato" per la gestione del presente accordo. Il comitato e' composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti; il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti: a) promuovere le varie attivita' di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 12. fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione; b) offrire consulenza alle Parti sui mezzi piu' opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo; c) verificare l'efficace applicazione e attuazione del presente accordo. 3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunita' ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato puo' istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate. 4. Le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un organismo cinese all'impresa comune (IC) secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 876 del Consiglio del 21 maggio 2002.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Scambio di informazioni 1. Le Parti adottano disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto, allo scopo di provvedere a tali consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo. 2. Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attivita' nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunita'. 3. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.
Accordo - art. 16
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