LEGGE 18 marzo 2008, n. 68
Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorre dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Scotti ----------
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA PREAMBOLO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le "Parti"; CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: - per "coproduzione cinematografica" s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo; - per "coproduttore Italiano" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografiche, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Italia; - per "coproduttore Argentino" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografiche, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Argentina; - le "autorita' competenti", responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono: * per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Generale per il Cinema; * per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Film Nazionali (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina. (2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorita' competenti di entrambe le Parti.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Coproduzione (1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (2) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coProdurre.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Riprese (1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 7. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonche' le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi. (3) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, (4) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Apporti dei produttori (1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, propOrzionale alla partecipazione finanziaria. (2) Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma (1). (3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Produzioni multilaterali (1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. (3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da piu' imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Negativi dei film e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo. (2) Ciascun produttore e' proprietario, pro quota, del negativo originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. (3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovra' essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovra' essere realizzata in Argentina.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Importazione temporanea Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformita' alta legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Saldo degli apporti (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. (2) L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Ripartizione dei mercati (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. (2) Questa ripartizione deve, con l'eccezione dei mercati d'Italia e dell'Argentina, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. (3) Eccezioni al comma (2) sono possibili solo previa approvazione delle Autorita' competenti. (4) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. (5) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". (6) i trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Contratti tra i coproduttori I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e postproduzione fino alla realizzazione della copia campione.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Approvazione delle coproduzioni L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi' realizzato.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Esportazione dei film Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sara' normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Identificazione dei film di coproduzione (1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione Italo-Argentina" o "coproduzione Argentino-Italiana". (2) Questa dicitura deve figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Presentazione nei festival internazionali (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario. (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Norme di procedura e istanza per la qualificazione (1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica Argentina, (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, di massima, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. In ogni caso la presentazione dell'istanza di ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese; in caso contrario il film non potra' essere riconosciuto quale coproduzione ai sensi del presente Accordo. (3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni. Il paese del coproduttore minoritario aspettera' la comunicazione da parte del paese del coproduttore maggioritario.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Commissione Mista (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione esaminera' se l'equilibrio complessivo delle coproduzioni, consistente nel numero delle stesse, nella loro percentuale nonche' nell'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche, e' stato rispettato. In caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 Restrizioni all'importazione Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e video italiane nella Repubblica Argentina o produzioni cinematografiche e video Argentine nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Entrata in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e restera' in vigore per un periodo di cinque anni. (2) Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. (3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita' e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. (4) Il Presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina il 9 dicembre 1987 ed entrato in vigore il 19 luglio 1990.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Modifiche Il presente Accordo potra' essere modificato, in accordo con quanto previsto dall'articolo 17, con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 Risoluzione delle controversie Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione dei presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro. FATTO a Roma, il 16 ottobre 2006, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo redatto in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA il Ministro per i Beni el Secretario de Cultura e le Attivita' Culturali de la Presidencia de la Nacion On. Francesco Rutelli Dr. Jose' Nun Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
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