LEGGE 18 marzo 2008, n. 70
Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti ------------
Accordo - art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHRAIN SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrain (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo e a meno che diversamente stabilito nel presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da qualsiasi investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti. Senza limitare 1a portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, come pure ogni altro diritto analogo, come ipoteche, privilegi e pegni; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) diritti a somme di denaro o diritti contrattuali, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; nonche' e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; Eventuali modifiche nella fonda in cui i beni sono investiti non avranno effetti sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tali modifiche non siano in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio gli investimenti vengono effettuati. 2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche; 3. per ``persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi; 4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti, come ad esempio istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno; 5. per "utili" si intendono le somme prodotte da un investimento, come profitti, dividendi, interessi, royalties o diritti, nonche' qualsiasi altro pagamento in natura; 6. per "territorio" si intende: i. per il Bahrain, il territorio del Regno del Bahrein, come anche le zone marittime, i fondali ed il sottosuolo su cui il Bahrain esercita, in conformita' al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione; ii. per l'Italia, il territorio della Repubblica Italiana e le sue zone marittime che includono il mare territoriale e la barriera continentale su cui l'Italia esercita la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione in conformita' al diritto internazionale. 7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente o le sue agenzie e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel suo territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti in conformita' con la propria legislazione. In ogni caso, essa accordera' un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformita' con i principi del diritto internazionale. 2. Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nelle leggi, nei regolamenti, negli atti o nelle misure di politica economica, che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investimenti e ai relativi utili nel proprio territorio, posseduti o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato agli investimenti e ai relativi utili dei propri investitori o agli investimenti e ai relativi utili di investitori di Stati terzi. 2. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la loro attivita' relativa ad investimenti nel suo territorio, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi. 3. Tale trattamento non si riferisce ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di Paesi terzi per effetto della propria adesione o associazione ad un'unione doganale o economica esistente o futura, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, o ad ogni altra forma di organizzazione economica regionale, nonche' ad accordi in materia di scambi transfrontalieri. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite 1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini nel territorio di quest'ultima verra' accordato dalla stessa un trattamento, riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altre composizioni, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente agli investitori nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili. 2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle situazioni cui si fa riferimento in tale articolo, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente conseguenti: (a) alla requisizione dei loro beni da parte di sue forze o autorita'; (b) alla distruzione dei loro beni da parte di sue forze o autorita', non causata in azioni di combattimento o non indotta dalla necessita' della situazione sara' accordata la restituzione o adeguato risarcimento. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad ogni altra misura avente effetti analoghi all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e contro pieno ed effettivo risarcimento. Quest'ultimo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente antecedente alla data in cui siano stati annunciati o resi pubblici l'effettivo o minacciato esproprio, nazionalizzazione o misura analoga. Il risarcimento sara' corrisposto senza indebito ritardo e includera' gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR fino alla data del pagamento. Esso dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Le disposizioni relative alla determinazione e al pagamento di tale risarcimento saranno predisposte in modo appropriato alla data dell'esproprio, nazionalizzazione o analoga misura o precedentemente ad essa. 3. Il risarcimento sara' considerato effettivo se verra' corrisposto nella stessa valuta con cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 4. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi. 5. Il cittadino o la societa' di una delle Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, per stabilire se il relativo risarcimento di tale esproprio sia confonne alle leggi e ai regolamenti della Parte che procede all'esproprio. 6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non sia stato utilizzato interamente o parzialmente per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato di allora.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti ed utili Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento; b) utili; c) fondi destinati al rimborso di prestiti; d) i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento; e) il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5 ,6 e 7; f) remunerazioni ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Surroga Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base di una garanzia da essa assunta rispetto ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera', fermi restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'articolo 11, la cessione, in conformita' con una legge o una transazione legale, dei diritti di tale cittadino o societa' alla prima Parte Contraente. Quest'ultima riconoscera' anche la surroga della prima Parte Contraente rispetto a tali diritti che quella Parte Contraente potra' far valere nella stessa misura del precedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dei pagamenti effettuati in virtu' di tali diritti ceduti, si applicheranno gli articoli 4 e 5, come pure l'articolo 6.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Nuove norme Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Composizione delle controversie fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente 1. Le controversie legali che dovessero insorgere direttamente a seguito di un investimento o sull'ammontare del risarcimento fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente saranno composte, se possibile, in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura di risoluzione delle controversie contenuta in tale accordo di investimento, se esistente. 3. Qualora tale controversia non sia stata composta entro un periodo di sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione: a) al competente Tribunale della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento; b) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora tale Convenzione sia applicabile;. c) ad un Tribunale Arbitrale che, a meno che diversamente convenuto fra le Parti alla controversia, sara' costituito in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto regolamento arbitrale UNCITRAL. La scelta dell'investitore sul metodo per comporre la controversia sara' definitivo e vincolante. 4. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 (c) verra' costituito nel seguente modo: (a) ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' designati nomineranno, di comune accordo, un terzo arbitro che dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti e che sara' designato in qualita' di Presidente del Tribunale dalle due Parti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una Parte abbia notificato all'altra la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. (b) Qualora i termini di cui al paragrafo 4 (a) non siano rispettati, in assenza di altro accordo, le nomine degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, saranno effettuate dal Presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgera' a L'Aja (Paesi Bassi) in lingua inglese, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano convenuto diversamente. (c) il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e legalmente vincolanti per le Parti e saranno applicate in conformita' con le loro leggi interne. Esse saranno adottate in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, con le leggi della Parte Contraente alla controversia e i principi del diritto Internazionale. 5. La Parte Contraente che e' parte nella controversia non fara' valere in nessun momento, durante i procedimenti relativi alle controversie sugli investimenti, come difesa, la propria immunita' sovrana o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento sulla base di un contratto d'assicurazione che copra in tutto o in parte il danno o la perdita verificatisi.
Accordo - art. 11
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