LEGGE 18 marzo 2008, n. 71

Type Legge
Publication 2008-03-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2008

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il «Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, a seguito delle modifiche intervenute, fatto a Bruxelles il 27 giugno 1997, con Allegati», ed il «Protocollo relativo all'adesione della Comunita' Europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, con Atto Finale, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575

1.L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti ----------

Protocollo - art. I

PROTOCOLLO CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960 A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA LA REPUBBLICA Dl CIPRO, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO Di SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO LA REPUBBLICA DI MALTA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO. DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO Di SVEZIA, LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI TURCHIA, Considerando che l'incremento dei traffico aereo, l'esigenza di centralizzare a livello europeo le misure di politica nazionale dei singoli stati europei e Io sviluppo tecnologico della circolazione aerea richiedono una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL. del 13 dicembre 1960, emendata dai Protocollo di emendamenento del 12 febbraio 1981, volta ad instaurare un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo per il controllo della circolazione aerea generale nello spazio aereo europeo, e negli aeroporti e loro dintorni; Considerando che e' auspicabile rafforzare la cooperazione tra gli stati nell'ambito di EUROCONTROL, con l'obiettivo di un'organizzazione efficace e di una gestione sicura dello spazio aereo a beneficio degli utenti sia civili che militari, partendo dal principio fondamentale secondo il quale lo spazio aereo dovrebbe essere considerato come un sistema omogeneo dal punto di vista degli utenti, in particolare per mezzo dell'elaborazione di' politiche, obiettivi, piani, norme e specifiche comuni, nonche' di una politica comune relativamente ai canoni di rotta, in stretta consultazione con gli utenti dei servizi di traffico aereo e tenendo nel debito conto le esigenze di difesa; Considerando la necessita' di garantire a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima efficienza al minimo costo compatibile con il livello di sicurezza necessario e con la necessita' di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo, attraverso l'armonizzazione e l'integrazione dei servizi preposti alla gestione del traffico aereo in Europa; Considerando che le Parti contraenti riconoscono la necessita' di armonizzare e integrare i loro sistemi di gestione del traffico aereo al fine di creare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; Considerando importanza delle iniziative locali in materia di gestione del traffico aereo, in particolare a livello degli aeroporti; Considerando che la realizzazione di un sistema comune di canoni di rotta, che sia conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in particolare in termini di equita' e trasparenza, consolida le basi finanziarie del sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo e facilita la consultazione con gli utenti; Considerando che EUROCONTROL e' l'organo di cooperazione delle Parti' contraenti nel campo della gestione dei traffico aereo; Desiderando ampliare e rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee o internazionali interessate all'esecuzione dei compiti affidati a EUROCONTROL per migliorarne l'efficienza; Considerando pertanto che e' opportuno istituire un sistema europeo di gestione del traffico aereo che si estenda oltre i confini territoriali delle singole Parti contraenti per ricomprendere tutto lo spazio aereo oggetto della Convenzione; Considerando che e' importante che le Parti contraenti dotino l'organizzazione dei mezzi giuridici necessari a condurre a buon fine i suoi compiti, soprattutto riguardo al recupero dei canoni di rotta e alla gestione dei flussi di traffico aereo; Riconoscendo che per l'espletamento dei compiti dell'Organizzazione in condizioni di sicurezza e di efficienza sarebbe utile separare nella misura del possibile le funzioni normative da quelle di prestazione di servizi; Desiderando incoraggiare altri stati europei a diventare membri di tale organizzazione internazionale; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, e emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981, in appresso denominata la "Convenzione", e' sostituita dall'allegata versione coordinata della Convenzione che raggruppa i testi della Convenzione restanti in vigore nonche' gli emendamenti apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.

Protocollo - art. II

Articolo II 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997. Esso e' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale e' stato adottato, nonche' di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente. 2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purche' entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato a approvato. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entra in vigore il 1' luglio, ovvero il ligennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno. 4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione dei Protocollo, parte contraente della Convenzione. 6. Il Governo del Regno dei Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore dei presente Protocollo in conformita' ai paragrafi 3 e 4 che precedono.

Protocollo - art. III

Articolo III A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, Protocollo del 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo dei 21 novembre 1978 e dall'Articolo XXXVIII del Protocollo dei 12 febbraio 1981 e' sostituito dall'Allegato Ila (dal titolo "Disposizioni fiscali") alla versione coordinata dei testo di Convenzione qui allegato.

Protocollo - art. IV

Articolo IV A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 e' abrogato e sostituito dalle disposizioni pertinenti della versione coordinata del testo della Convenzione allegata al Protocollo, ivi compreso l'Allegato IV (dal titolo "Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta") alla versione coordinata del testo di Convenzione qui allegato.

Protocollo - art. V

Articolo V Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformita' all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Parte di provvedimento in formato grafico IN FEDE DI CIO', i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si e' constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmettera' copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.

Versione coordinata - art. 1

VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NONCHE' GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997. DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE Articolo 1 AI fine di realizzare l'armonizzazione e l'integrazione necessarie per l'istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attivita' comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell'erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell'esigenza di ridurre ai minimo, ove possibile in termini, tra l'altro, operativi, tecnici ed economici, l'eventuale impatto ambientale negativo. Il perseguimento di tali obiettivi avverra' in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranita' completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacita' di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale. A tal fine, esse convengono: (a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l'obiettivo di sviluppare la capacita' necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza; (b) d'impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d'informazione di volo elencate, nell'Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformita' con le pertinenti disposizioni detta Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di liberta' di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranita' degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario; (c) d'introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi; (d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa; (e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni; (f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea; (g) di sviluppare fa capacita' esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo piu' efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nei quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea; (i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta"; (j)di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l'armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell'ottica di un sistema globale di sicurezza dell'aviazione; (k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione; di individuare nuove possibilita' di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea; (l) di elaborare, nel contesto del concetto di "gate-to-gate'", una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo. 2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa e' costituita da tre organi: (a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi: (i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attivita' dell'Organizzazione in materia di canoni; (ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell'Organizzazione; (iii) la definizione degli obiettivi deil'Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza; (iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari; (v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione. (b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, saldo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia; (c) un'Agenzia, il cui Statuto e' contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformita' con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonche' i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati. 3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles

Versione coordinata - art. 2

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.