LEGGE 18 marzo 2008, n. 71
Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il «Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, a seguito delle modifiche intervenute, fatto a Bruxelles il 27 giugno 1997, con Allegati», ed il «Protocollo relativo all'adesione della Comunita' Europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, con Atto Finale, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575
1.L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti ----------
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960 A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA LA REPUBBLICA Dl CIPRO, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO Di SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO LA REPUBBLICA DI MALTA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO. DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO Di SVEZIA, LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI TURCHIA, Considerando che l'incremento dei traffico aereo, l'esigenza di centralizzare a livello europeo le misure di politica nazionale dei singoli stati europei e Io sviluppo tecnologico della circolazione aerea richiedono una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL. del 13 dicembre 1960, emendata dai Protocollo di emendamenento del 12 febbraio 1981, volta ad instaurare un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo per il controllo della circolazione aerea generale nello spazio aereo europeo, e negli aeroporti e loro dintorni; Considerando che e' auspicabile rafforzare la cooperazione tra gli stati nell'ambito di EUROCONTROL, con l'obiettivo di un'organizzazione efficace e di una gestione sicura dello spazio aereo a beneficio degli utenti sia civili che militari, partendo dal principio fondamentale secondo il quale lo spazio aereo dovrebbe essere considerato come un sistema omogeneo dal punto di vista degli utenti, in particolare per mezzo dell'elaborazione di' politiche, obiettivi, piani, norme e specifiche comuni, nonche' di una politica comune relativamente ai canoni di rotta, in stretta consultazione con gli utenti dei servizi di traffico aereo e tenendo nel debito conto le esigenze di difesa; Considerando la necessita' di garantire a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima efficienza al minimo costo compatibile con il livello di sicurezza necessario e con la necessita' di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo, attraverso l'armonizzazione e l'integrazione dei servizi preposti alla gestione del traffico aereo in Europa; Considerando che le Parti contraenti riconoscono la necessita' di armonizzare e integrare i loro sistemi di gestione del traffico aereo al fine di creare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; Considerando importanza delle iniziative locali in materia di gestione del traffico aereo, in particolare a livello degli aeroporti; Considerando che la realizzazione di un sistema comune di canoni di rotta, che sia conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in particolare in termini di equita' e trasparenza, consolida le basi finanziarie del sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo e facilita la consultazione con gli utenti; Considerando che EUROCONTROL e' l'organo di cooperazione delle Parti' contraenti nel campo della gestione dei traffico aereo; Desiderando ampliare e rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee o internazionali interessate all'esecuzione dei compiti affidati a EUROCONTROL per migliorarne l'efficienza; Considerando pertanto che e' opportuno istituire un sistema europeo di gestione del traffico aereo che si estenda oltre i confini territoriali delle singole Parti contraenti per ricomprendere tutto lo spazio aereo oggetto della Convenzione; Considerando che e' importante che le Parti contraenti dotino l'organizzazione dei mezzi giuridici necessari a condurre a buon fine i suoi compiti, soprattutto riguardo al recupero dei canoni di rotta e alla gestione dei flussi di traffico aereo; Riconoscendo che per l'espletamento dei compiti dell'Organizzazione in condizioni di sicurezza e di efficienza sarebbe utile separare nella misura del possibile le funzioni normative da quelle di prestazione di servizi; Desiderando incoraggiare altri stati europei a diventare membri di tale organizzazione internazionale; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, e emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981, in appresso denominata la "Convenzione", e' sostituita dall'allegata versione coordinata della Convenzione che raggruppa i testi della Convenzione restanti in vigore nonche' gli emendamenti apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.
Protocollo - art. II
Articolo II 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997. Esso e' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale e' stato adottato, nonche' di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente. 2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purche' entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato a approvato. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entra in vigore il 1' luglio, ovvero il ligennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno. 4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione dei Protocollo, parte contraente della Convenzione. 6. Il Governo del Regno dei Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore dei presente Protocollo in conformita' ai paragrafi 3 e 4 che precedono.
Protocollo - art. III
Articolo III A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, Protocollo del 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo dei 21 novembre 1978 e dall'Articolo XXXVIII del Protocollo dei 12 febbraio 1981 e' sostituito dall'Allegato Ila (dal titolo "Disposizioni fiscali") alla versione coordinata dei testo di Convenzione qui allegato.
Protocollo - art. IV
Articolo IV A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 e' abrogato e sostituito dalle disposizioni pertinenti della versione coordinata del testo della Convenzione allegata al Protocollo, ivi compreso l'Allegato IV (dal titolo "Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta") alla versione coordinata del testo di Convenzione qui allegato.
Protocollo - art. V
Articolo V Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformita' all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Parte di provvedimento in formato grafico IN FEDE DI CIO', i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si e' constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmettera' copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.
Versione coordinata - art. 1
VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NONCHE' GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997. DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE Articolo 1 AI fine di realizzare l'armonizzazione e l'integrazione necessarie per l'istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attivita' comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell'erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell'esigenza di ridurre ai minimo, ove possibile in termini, tra l'altro, operativi, tecnici ed economici, l'eventuale impatto ambientale negativo. Il perseguimento di tali obiettivi avverra' in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranita' completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacita' di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale. A tal fine, esse convengono: (a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l'obiettivo di sviluppare la capacita' necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza; (b) d'impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d'informazione di volo elencate, nell'Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformita' con le pertinenti disposizioni detta Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di liberta' di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranita' degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario; (c) d'introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi; (d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa; (e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni; (f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea; (g) di sviluppare fa capacita' esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo piu' efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nei quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea; (i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta"; (j)di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l'armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell'ottica di un sistema globale di sicurezza dell'aviazione; (k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione; di individuare nuove possibilita' di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea; (l) di elaborare, nel contesto del concetto di "gate-to-gate'", una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo. 2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa e' costituita da tre organi: (a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi: (i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attivita' dell'Organizzazione in materia di canoni; (ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell'Organizzazione; (iii) la definizione degli obiettivi deil'Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza; (iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari; (v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione. (b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, saldo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia; (c) un'Agenzia, il cui Statuto e' contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformita' con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonche' i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati. 3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles
Versione coordinata - art. 2
Articolo 2 1. L'Organizzazione e' incaricata dei seguenti compiti: (a) formulare e approvare piani dettagliati di armonizzazione e integrazione dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, e in particolare dei sistemi di navigazione a terra e a bordo, per realizzare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (b) coordinare i piani di attuazione delle Parti contraenti per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo; (o) esaminare e coordinare per conto delle Parti contraenti le questioni relative al campo della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di aviazione civile e coordinare e presentare emendamenti o proposte a tali organismi; (d) definire, concepire, mettere a punto, convalidare e organizzare la realizzazione di un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo; (e) mettere a punto e avvalersi di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo in seno ad un centro internazionale comune nei quadro dei punto (d) che precede; (f) mettere a punto, adottare, e mantenere aggiornate norme, specifiche e prassi comuni per i sistemi e i servizi di gestione della navigazione aerea; (g) definire e approvare le procedure in vista dell'adozione di una strategia di acquisizione in comune di sistemi e strutture di navigazione aerea; (h) coordinare i programmi di ricerca e sviluppo delle Parti contraenti relativi a nuove tecniche nel campo della navigazione aerea, raccogliere e diffonderne i risultati, promuovere ed eseguire in comune studi, prove e ricerche applicate, nonche' lo sviluppo tecnico del settore; (i) istituire un meccanismo indipendente di verifica delle prestazioni che riguardi tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo, e, in particolare, la formulazione della politica generale e la pianificazione, la gestione della sicurezza negli aeroporti e loro dintorni e nello spazio aereo, nonche' gli aspetti economici e finanziari dei servizi resi e fissare obiettivi relativi a tutti questi aspetti; (j) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare l'efficacia e la convenienza economica nel campo della navigazione aerea; definire e approvare criteri, procedure e metodi comuni per garantire un'efficienza e una qualita' ottimali dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea; (l) mettere a punto delle proposte per l'armonizzazione dei regolamenti europei che disciplinano i servizi di navigazione aerea; (m) favorire il conseguimento di una maggior efficienza e flessibilita' nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari; (n) elaborare e approvare politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni; (o) definire e sostenere criteri comuni di selezione e politiche comuni di formazione, di abilitazione e di verifica delle capacita' professionali del personale addetto ai servizi di navigazione aerea; (p) definire, porre in essere e assicurare l'esercizio degli elementi dei futuri sistemi europei comuni che le siano affidati dalle Parti contraenti; (q) fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta per conto delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta, alle condizioni di cui all'Allegato IV; (r) istituire e rendere operativo un meccanismo che consenta lo sviluppo e l'armonizzazione a livello multilaterale della regolamentazione in materia di sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo; (s) svolgere ogni altro compito rientrante nei principi e negli obiettivi della presente Convenzione. 2. Su richiesta di una o piu' Parti contraenti e sulla base di uno o piu' accordi speciali conclusi fra l'Organizzazione e le Parti contraenti interessate, l'Organizzazione puo': (a) assistere tali Parti contraenti nella pianificazione, specificazione e creazione di sistemi e servizi di navigazione aerea; (b) fornire ed esercire, in tutto o in parte, servizi e strutture di navigazione aerea per conto di tali Parti contraenti; (c) assistere tali Parti contraenti nella determinazione, fatturazione e riscossione dei canoni da queste applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV alla presente Convenzione. 3. L'Organizzazione puo': (a) concludere accordi speciali con Parti non contraenti interessate a partecipare all'esecuzione dei compiti previsti dall'Articolo 2.1; (b) su richiesta di Parti non contraenti o di altre organizzazioni internazionali, svolgere per loro conto qualsiasi altro compito previsto dal presente Articolo, sulla base di accordi speciali conclusi tra l'Organizzazione e le Parti interessate. 4. Nella misura del possibile, l'Organizzazione garantisce la separazione tra l'esercizio delle sue funzioni di prestazione di servizi, in particolare di quelle di cui agli Articoli 2.1 (e), 2.1 (g). 2.1 (p), 2.1 (q), 2.2 e 2.3 (b), e l'esercizio delle sue funzioni normative. 5. Per rendere piu' agevole l'esecuzione dei suoi compiti, l'Organizzazione puo', su decisione dell'Assemblea Generale, istituire delle imprese rette da statuti specifici disciplinati dal diritto pubblico internazionale o dal diritto nazionale di una Parte contraente, ovvero assumere una partecipazione di maggioranza in tali imprese.
Versione coordinata - art. 3
Articolo 3 La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alta circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo-elencate nell'Allegato II. 2 (a) Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare all'elenco delle sue Regioni d'informazioni di volo di cui all'Allegato II e' oggetto di una decisione dell'Assemblea generale presa all'unanimita' dei voti espressi, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla presente Convenzione. (b) Le modifiche che non abbiano tale effetto sono comunque notificate all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata. 3. Agli effetti della presente Convenzione, il termine "traffico aereo" si applica sia agli aeromobili civili sia a quelli militari, doganali e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Sulla base di un accordo particolare, ai sensi dell'Articolo 2.2(b), una Parte contraente puo' richiedere che il termine "traffico aereo" si applichi anche ai resto del traffico aereo che si svolge nell'ambito del suo territorio.
Versione coordinata - art. 4
Articolo 4 L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', tra l'altro, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto in Allegato I, essa e' rappresentata dall'Agenzia, che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
Versione coordinata - art. 5
Articolo 5 1. L'Assemblea Generale e' composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale Ciascuna delle Parti contraenti puo' designare .piu' delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto. 2. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti delle Partii. contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile. Ciascuna delle Parti contraenti puo' designare piu' delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto. 3. Per le questioni relative al sistema comune dei canoni di rotta, L'Assemblea Generale e il Consiglio sono composti da rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano al sistema comune di canoni di rotta alle condizioni previste dall`Allegato IV. 4. I rappresentanti di organizzazioni internazionali che possono contribuire ai lavoro dell'Organizzazione sono invitati, se del caso, dall'Assemblea generale o dal Consiglio a partecipare, in veste di osservatori, ai lavori dell'Organizzazione.
Versione coordinata - art. 6
Articolo 6 1 All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraenti, il Consiglio e l'Agenzia, in particolare nei casi previsti dall'Articolo 1.2(a). inoltre, l'Assemblea Generale: (a) nomina il Direttore generale dell'Agenzia, su raccomandazione dei Consiglio; (b) autorizza il ricorso, a nome del'Organizzazione, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia nei casi di cui all'Articolo 34; (c) fissa i principi che regolano il funzionamento del sistema europeo uniforme di gestione dei flussi di traffico aereo, di cui all'Articolo 2.1(e); (d) approva emendamenti all'Allegato I alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.1; (e) approva emendamenti agli Allegati III e IV alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.3; (f) procede a una revisione periodica dei compiti dell'Organizzazione. 2. Per formulare la politica comune per i canoni di rotta, l'Assemblea Generale, tra l'altro: (a) fissa i principi che regolano la determinazione dei costi imputabili dalle Parti contraenti e dati"Organizzazione agli utenti per l'utilizzo delle strutture e dei servizi di navigazione aerea di rotta; (b) stabilisce la formula da applicare per il calcolo dei canoni di rotta; (c) fissa i principi da applicare in materia di esenzione dai canoni di rotta e puo' inoltre decidere che, per determinate categorie di voli in tal modo esentati dal pagamento dei canoni di rotta di cui d'Allegato IV, i costi sostenuti per le strutture e i servizi di navigazione aerea in rotta possano essere riscossi direttamente dalle Parti contraenti; (d) approva i rapporti del Consiglio relativi ai canoni di rotta. 3. L'Assemblea generale puo': (a) rinviare all'esame del Consiglio tutto quanto rientra nel suo ambito di competenza; (b) delegare, se necessario, al Consiglio il potere decisionale per le questioni di cui all'Articolo 1.2(a) rientranti nella sua competenza generale; (c) istituire altri organismi sussidiari che ritenga necessari.
Versione coordinata - art. 7
Articolo 7 Il Consiglio, in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenzione, puo' assumere decisioni riguardo alle Parti contraenti per quanto concerne i compiti previsti dall'Articolo 2.1. 2. Il Consiglio, in virtu' dei poteri di supervisione che gli sono conferiti dalla presente. Convenzione nei confronti dell'Agenzia: (a) approva, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo riconosciute dal Consiglio, i programmi di lavoro annuali e quinquennali dell'Agenzia, da questa presentati al Consiglio per l'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2, nonche' il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, il rapporto di attivita' dell'Agenzia e le relazioni previste dagli Articoli 2.2(c), 10.3 e 11.1 dello Statuto dell'Agenzia; (b) approva i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia; (c) esercita la supervisione sulle attivita' dell'Agenzia nel campo dei canoni relativi ai servizi di navigazione aerea; (d) determina, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti e riconosciute dal Consiglio, le condizioni generali di esercizio del sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo di cui all'Articolo 2.1(e), tenendo nel debito conto le prerogative esercitate dagli stati in relazione alla gestione del loro spazio aereo. Le suddette condizioni generali devono specificare, in particolare, le norme applicabili nonche' le procedure di constatazione del mancato rispetto delle stesse; (e) formula direttive indirizzate alt'Agenzia, a seguito dei rendiconti periodici da questa forniti, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario per l'esecuzione dei compiti affidati &l'Agenzia, e approva gli accordi di cooperazione tra l'Agenzia e le organizzazioni nazionali interessate, per consentire all'Agenzia di preparare le opportune proposte; (f) designa, su proposta dei Direttore generale, la societa' di revisione che avra' il compito di assistere l'Audit Board nella verifica della contabilita' di tutte le entrate e uscite; (g) puo' richiedere che i servizi dell'Agenzia siano sottoposti a ispezioni amministrative e tecniche; (h) da' liberatoria ai Direttore generale per la sua gestione relativa ai bilancio; approva la nomina dei direttori dell'Agenzia da parte del Direttore generale; (i) approva lo statuto del Direttore generale, lo statuto del personale, il regolamento finanziario e quello contrattuale; (k) puo' autorizzare l'Agenzia ad aprire negoziati in merito agli accordi bilaterali di cui all'Articolo 2, adottare gli accordi negoziati prima che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale o concluderli, se ne ha ricevuto delega, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.3; (l) approva un Regolamento sulla protezione dei dati; nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1 (f), fissa le regole e le procedure applicabili a norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione dei traffico aereo. 3. il Consiglio istituisce una Commissione per la verifica delle prestazioni e una Commissione per la disciplina della sicurezza. Tali Commissioni presentano proposte pertinenti al Consiglio e ricevono aiuto e sostegno amministrativo dai servizi dell'Agenzia, i quali godono del livello di autonomia necessario per esercitare le loro funzioni. 4. Il Consiglio istituisce un Comitato permanente d'interfaccia civile-militare. 5. Il Consiglio istituisce un Audit Board, al quale puo' delegare delle mansioni e, in base a un mandato ben preciso, dei poteri. 6. Il Consiglio puo' farsi assistere da altri comitati in altri campi di attivita' dell'Organizzazione. Il Consiglio puo' delegare delle mansioni e, in base ad un mandato ben preciso, dei poteri al Comitato permanente d'interfaccia civile-militare e ad eventuali comitati istituiti dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Tali deleghe di mansioni o di poteri non privano il Consiglio della facolta' di sollevare questioni, in qualsiasi momento, nell'ambito del suo compito di supervisione generate.
Versione coordinata - art. 8
Articolo 8 1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall'Assemblea Generale in particolare sulla base dell'Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e dell'Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti. Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agii Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2. 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3. Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato II. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione e' tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non puo' rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2. 2. Le decisioni riguardanti l'Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(a) e (c) e dei primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti piu' della meta' dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e piu' della meta' delle Parti contraenti votanti. Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno i tre quarti dei voti espressi anziche' la meta'. Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 72(g), 7.2(h), 7.2(i), 720) e 7.2(m), 9.2 e 10.2. Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimita' dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all'Allegato il, salvo il caso previsto all'Articolo 3.2(b), e all'Allegato IV, e le condizioni di recesso o di adesione di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4). 4. Le decisioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l'Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.
Versione coordinata - art. 9
Articolo 9 1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea generale o al Consiglio che motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti la difesa nazionale o la sicurezza, le impediscono di mettere in atto una decisione presa a maggioranza dei voti espressi ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, essa puo' derogare a tale decisione a condizione che presenti all'Assemblea generale o al Consiglio una spiegazione di tali motivi e una' dichiarazione in cui precisi se: (a) si tratta di una questione che non comporta obiezione al fatto che la decisione diventi operante per le altre Parti contraenti, restando inteso che dal canto suo la Parte contraente in questione non applichera' la decisione o l'applichera' solo in parte; (b) si tratta di una questione di tale importanza per i suoi interessi nazionali di difesa e sicurezza che la decisione in questione non possa essere messa in atto in assoluto, fintanto che non sia assunta una seconda decisione, secondo le modalita' stabilite al capoverso 2(b) che segue. 2. Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(a) che precede, il Direttore generale riferisce all'Assemblea generale o ai Consiglio almeno una volta all'anno circa l'avanzamento dei lavori miranti a che non vi' sia deroga ad opera di nessuna delle Parti contraenti. (b) Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(b) che precede, l'attuazione della decisione e' sospesa e questa e' sottoposta, entro un termine da determinarsi, all'Assemblea generale per una seconda decisione, anche se la prima decisione era stata presa dal Consiglio. Se a seguito di questo riesame la seconda decisione conferma la prima, una Parte contraente puo' derogarvi alle condizioni previste dal capoverso 1(a) che precede. L'Assemblea generale riesamina la prima decisione entro un termine non superiore a un anno. 3. In caso di guerra o di conflitti, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la liberta' di azione di alcuna, delle Parti contraenti coinvolte. Lo stesso principio si applica in caso di situazione di crisi o di emergenza nazionale. In particolare, ogni Parte contraente puo' riassumere temporaneamente, in tutto o in parte, il controllo 'dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di sua competenza, per motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti sopratutto il campo della difesa. L'architettura del sistema europeo di gestione del traffico aereo deve consentire l'effettiva riassunzione di tali servizi, in conformita' con i bisogni delle Parti contraenti.
Versione coordinata - art. 10
Articolo 10 1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio e' determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula: (a) una prima frazione del contributo, pari ai 30%, e' calcolata in proporzione al valore dei prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue; (b) una seconda frazione del contributo, pari ai 70%, e' calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue. 2. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. il Prodotto nazionale lordo e' calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed e' espresso nella relativa unita' di conto europea. 3. IL costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo e' quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziano in questione.
Versione coordinata - art. 11
Articolo 11 La ponderazione prevista dall'Articolo 8 e' determinata secondo la tabella seguente: Percentuale dei contributo annuo di una Parte contraente in rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti Numero dei voti Inferiore a ii ...................................1 Da 1 a meno di 2%.................................2 Da 2 a meno di 3% ................................3 Da 3 a meno di 4/2% ..............................4 Da 4 a meno di 6 % ...............................5 Da 6 a meno di 7% ................................6 Da 7% a meno di 9 % ..............................7 Da 9 a meno di 11 % ..............................8 Da 11 a meno di 13 %..............................9 Da 13 a meno di 15 %.............................10 Da 15 a meno di 18 %.............................11 Da 18 a meno di 21 % ............................12 Da 21 a meno di 24 % ............................13 Da 24 a meno di 27 % ........................... 14 Da 27 a meno di 30 % ............................15 30%..............................................16 2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, in base alla tabella di cui sopra e in conformita' con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'Articolo 10 che precede. 3. In caso di adesione di uno stato, si procede nello stesso modo ad urta nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti. 4. Ogni anno si procede ad una nuova determinazione del numero dei voti secondo le modalita' di cui sopra.
Versione coordinata - art. 12
Articolo 12 L'Assemblea generale e il Consiglio elaborano il proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme che regolano l'elezione di' un Presidente e di un Vicepresidente, nonche' le norme di attuazione della procedura di voto e dei quorum.
Versione coordinata - art. 13
Articolo 13 1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto. 2. L'Assemblea Generale e' l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di cui all'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e deil'Articoio 15. 3. L'Assemblea Generale puo', su proposta dei Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.
Versione coordinata - art. 14
Articolo 14 Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonche' le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).
Versione coordinata - art. 15
Articolo 15 Nell'ambito delle direttive fornite dai Consiglio, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati,delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili ai coordinamento dei traffico aereo e ai funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia puo' concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.
Versione coordinata - art. 16
Articolo 16 1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relativamente all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari per l'insediamento delle strutture dell'Organizzazione, subordinatamente all'accordo dei governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello stato in questione, in conformita' alla sua legislazione nazionale, allo scopo di acquisire tali immobili in difetto di accordo amichevole. 2. Nel territorio delle Parti contraenti dove non esista la procedura di cui al paragrafo precedente, l'Organizzazione puo' avvalersi delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni. 3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e i servizi istituiti per suo conto nei loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle normative nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto, e in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'. 4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare dovuto conformemente alla legislazione dello stato nei cui territorio sono situati gli immobili.
Versione coordinata - art. 17
Articolo 17 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia applica regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtu' di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.
Versione coordinata - art. 18
Articolo 18 Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.
Versione coordinata - art. 19
Articolo 19 1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione determina, in conformita' alle condizioni generali di cui d'Articolo 7.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di navigazione aerea interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza. 2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di navigazione aerea di una Parte contraente e' di sua esclusiva responsabilita'. 3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui ai paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti dei trasgressore puo' essere promossa: (a) dalla Parte contraente, se l'infrazione e' stata constatata nel suo territorio; (b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall'Articolo 35, con l'accordo della Parte contraente dove e' da promuovere l'azione giudiziaria. 4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d).
Versione coordinata - art. 20
Articolo 20 Nell'esecuzione dei compiti di cui d'Articolo 2.1(e) e, se del caso, di cui all'Articolo 2.2(b), le infrazioni alla normativa della navigazione aerea commesse nello spazio aereo in cui l'Agenzia espleta tali compiti sono constatate con processo verbale da funzionari all'uopo debitamente autorizzati dall'Agenzia, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali ai funzionari delle Parti contraenti di constatare infrazioni della stessa natura. I processi verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dai funzionari nazionali abilitati a constatare infrazioni della stessa natura.
Versione coordinata - art. 21
Articolo 21 1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell'Organizzazione o a questa destinati e relativi alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente a organizzazioni internazionali analoghe.
Versione coordinata - art. 22
Articolo 22 1. L'Organizzazione e' esonerata, nei territorio delle Parti contraenti, da tutti i diritti, imposte e oneri relativi alla sua costituzione, scioglimento o liquidazione. 2. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti, imposte e oneri dovuti per l'acquisizione di beni immobili necessari per l'adempimento del suo mandato. 3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette che possano applicarsi ad essa stessa, nonche' ai suoi beni, al suo patrimonio e al suo reddito. 4. L'Organizzazione e' esonerata dai prelievi fiscali indiretti conseguenti all'emissione di prestiti, e di cui essa sia direttamente debitrice. Essa e' esonerata da ogni imposta di carattere eccezionale o discriminatorio. 6. Gli esoneri previsti dal presente articolo non si' applicano alle imposte e tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi di utilita' generale.
Versione coordinata - art. 23
Articolo 23 1. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse o canoni di effetto equivalente, che non siano canoni a fronte di servizi resi, ed e' esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all`importazione o all'esportazione di materiali, attrezzature, forniture e altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili e alle strutture dell'Organizzazione o ai suo funzionamento. 2. Le merci cosi' importate non possono essere vendute, prestate o cedute ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso nel territorio della Parte contraente in cui sono state introdotte, salvo alle condizioni fissate dal governo della Parte contraente interessata. 3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture e altri oggetti indicati al paragrafo 1, importati e destinati all'Organizzazione, siano stati effettivamente consegnati alla stessa ed effettivamente utilizzati per gli immobili e le strutture ufficiali o per il suo funzionamento. 4. L'Organizzazione e' inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all'importazione o esportazione delle pubblicazioni previste dall'Articolo 13 dello Statuto allegato.
Versione coordinata - art. 24
Articolo 24 1. L'Organizzazione puo' detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto. 2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare ali"Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste dai regolamenti naziona dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove remissione di questi ultimi sia stata autorizzata dai governo della Parte contraente interessata.
Versione coordinata - art. 25
Articolo 25 1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate, cittadine delle Parti contraenti. 2. I membri del personale dell'Organizzazione e i famigliari che vivono con loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri, generalmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali analoghe. 3. (a) Nei periodi di crisi internazionale, le Parti contraenti accordano ai membri del personale dell'Organizzazione e ai famigliari che vivono con loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio riconosciute ai personale delle altre organizzazioni internazionali. (b) Le disposizioni del capoverso (a) che precede non incidono sugli obblighi del personale nei confronti dell'Organizzazione. 4. Alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non puo' esser eccezione salvo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica. 5. I membri del personale dell'Organizzazione: (a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, che non siano canoni o tasse a fronte di servizi resi, per l'importazione di effetti personali, mobilio e altre suppellettili domestiche usate, che essi portano dall'estero al momento del loro primo insediamento nel territorio in questione, e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobilio e suppellettili all'atto della cessazione delle loro funzioni: (b) possono, all'atto dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre la fine del loro periodo di servizio, riesportare il veicolo in franchigia, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali condizioni che il governo della Parte contraente interessata ritiene di dover applicare ai caso singolo; (c) godono dell'inviolabilita' per tutte le o carte e documenti ufficiali. Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai propri cittadini le agevolazioni previste dai commi (a) e (b) del paragrafo 5 che precede. 7. Il Direttore generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni e alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese le parole dette o scritte, compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; tale immunita' non si applica in caso d'infrazioni alle norme della circolazione stradale o in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da lui guidato. 8. I governi interessati adottano ogni provvedimento necessario per garantire la liberta' di' trasferimento degli stipendi netti.
Versione coordinata - art. 26
Articolo 26 I rappresentanti delle Parti contraenti nell`esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi verso e dai luogo di riunione godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali.
Versione coordinata - art. 27
Articolo 27 In virtu' del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell`Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
Versione coordinata - art. 28
Articolo 28 1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' disciplinata dalla legge applicabile ai contratto in questione. 2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale, l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione che precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti a norma dei diritto nazionale delle Parti contraenti.
Versione coordinata - art. 29
Articolo 29 1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili, e il patrimonio dell'Organizzazione sono immuni da qualsiasi requisizione, esproprio o confisca. (b) Gli archivi detrOrganizzazione e tutti gli atti e documenti ufficiali di sua proprieta' sono inviolabili in qualsiasi luogo si trovino. 2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non puo' essere presa senza che l' Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa. Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata. 3. Tuttavia, per consentire l'effettuazione dette indagini giudiziarie e assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel rispettivo territorio, le autorita' competenti dello Stato in cui l'Organizzazione ha sede, nonche' degli altri stati in cui sono situati strutture e archivi dell'Organizzazione, hanno accesso a tali strutture e archivi dopo averne informato il Direttore generale delrAgenzia .be;
Versione coordinata - art. 30
Articolo 30 1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorita' competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso ai quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni indicate nella presente Convenzione. 2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da realizzare nel territorio delle Parti contraenti all'interno o in prossimita' degli immobili che le sono stati destinati.
Versione coordinata - art. 31
Articolo 31 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia dovra' rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.
Versione coordinata - art. 32
Articolo 32 Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui e' a conoscenza nelresercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.
Versione coordinata - art. 33
Articolo 33 Le Parti contraenti riconoscono la necessita' per l'Agenzia di raggiungere un proprio equilibrio finanziario e s'impegnano a metterle a disposizione adeguati mezzi finanziari nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Agenzia di cui all'Allegato i.
Versione coordinata - art. 34
Articolo 34 1. Eventuali controversie che insorgano fra due o piu' Parti contraenti, ovvero tra una o piu' Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validita' o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all'arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformita' con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte. 2. Il numero degli arbitri e' fissato a tre. 3. Sede dell'arbitrato e' L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato. 4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.
Versione coordinata - art. 35
Articolo 35 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, le corti delle Parti contraenti hanno competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione, rappresentata dal Direttore generale, e una qualsiasi persona fisica o giuridica, in relazione all'applicazione degli atti dell'Organizzazione. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, razione viene promossa nella Parte contraente: (a) dove il convenuto ha la residenza o la sede legale; (b) dove il convenuto ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente; (c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il convenuto possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi da (a) a (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Versione coordinata - art. 36
Articolo 36 1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione, allo Statuto dell'Agenzia costituente l'Allegato i e agli Articoli 16 e ss. delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta costituente l'Allegato IV, sono validi e hanno effetto nei territorio delle Parti contraenti. 2. Le disposizioni fiscali costituenti l'Allegato 111 e gli Articoli 1-15 delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta che figurano nell'Allegato IV non possono essere modificati dall'Assemblea generale. 3. Ogni Parte contraente e' vincolata dall`Allegato 1V per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Tale termine quinquennale e' tacitamente prorogato per ulteriori termini di cinque anni. La Parte contraente che abbia notificato all'Assemblea generale in forma scritta, almeno due anni prima della scadenza del periodo quinquennale, di non acconsentire alla proroga, cessa di essere vincolata dall'Allegato iV alla scadenza del periodo quinquennale in corso. 4. I diritti e gli obblighi della Parte contraente che recede possono essere definiti, se del caso, in un accordo speciale stipulato fra la stessa e l'Organizzazione. Tale accordo deve essere approvato all'unanimita' dall'Assemblea generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede. 5. La Parte contraente non piu' vincolata dall'Allegato IV puo' in qualsiasi momento fare richiesta scritta all'Assemblea generale per essere nuovamente soggetta agli obblighi dell'Allegato IV. La Parte contraente in questione e' nuovamente vincolata dall'Allegato IV sei mesi dopo la data in cui l'Assemblea generale ha accolto la sua richiesta, all'unanimita' dei voti espressi dalle Parti contraenti che partecipano al sistema comune. La Parte contraente in questione e' vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui e' tornata ad essere soggetta al vincolo. Tale termine e' tacitamente prorogato alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3 che precede.
Versione coordinata - art. 37
Articolo 37 Le Parti contraenti s'impegnano a far si che all'Agenzia siano applicate le vigenti disposizioni di legge intese a salvaguardare la continuita' dei servizi di interesse pubblico necessari per il buon funzionamento dei servizi operativi.
Versione coordinata - art. 38
Articolo 38 1. La presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e successivamente dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, e' prorogata a tempo indeterminato. 2. Dopo che la Convenzione, cosi' prorogata, sara' stata in vigore per vent'anni, ciascuna Parte contraente puo' far cessare l'applicazione della Convenzione per quel che la concerne, dando notifica scritta in tal senso ai governo del Regno del Belgio, che provvede ad informame i governi degli altri Stati contraenti. La decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stata data la notifica di recesso, sempreche' entro tale data sia stato concluso raccordo speciale di cui ai paragrafo 3 che segue. In difetto, la decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla data indicata nel citato accordo speciale. 3. I diritti e gli obblighi, in particolare quelli di natura finanziaria, della Parte contraente che recede sono definiti in un accordo speciale concluso tra questa e l'Organizzazione. Tale accordo deve essere approvato all'unanimita' dei voti espressi dall'Assemblea Generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede. 4. L'Organizzazione puo' essere disciolta se il numero delle Parti contraenti scende a meno del 50% delle Parti firmatarie del citato Protocollo del 1997, con decisione presa dall'Assemblea Generale all'unanimita' dei voti espressi. 5. Se in applicazione di quanto sopra l'Organizzazione e' disciolta, la sua personalita' e capacita' giuridica, ai sensi del'Articolo 4, continuano a sussistere ai fini della liquidazione.
Versione coordinata - art. 39
Articolo 39 1 L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest'ultimo Protocollo, e' subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimita' dei voti espressi. 2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo stato non firmatario dai Presidente dell'Assemblea Generale. 3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti 4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Versione coordinata - art. 40
Articolo 40 1. L'adesione alla presente Convenzione, casi come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dai Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, e' aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica ai termini e alle condizioni da convenirsi tra le Parti contraenti e quelle organizzazioni delle quali uno o piu' Stati firmatari sono membri, termini e condizioni che faranno oggetto di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa le altre Parti. 3. L'adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione, sempreche' il Protocollo aggiuntivo di cui al comma 1 sia entrato in vigore. Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtu' della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea `EUROCONTROL"del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanze fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese. Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtu' della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanza fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese.
Allegato I - art. 1
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