DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94
Entrata in vigore del provvedimento: 12/6/2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL Coordinamento esteri;
Visto l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
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