DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;
Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonche' nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Considerato che nel luglio 2007 si e' conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della societa', anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla societa' nel gennaio del 2008;
Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria
dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonche' per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attivita' che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 ))
Art. 2
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica
3.Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4.Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
Art. 3
Disposizioni in materia fiscale
1.Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2.Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3.I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4.I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
5.Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
6.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 e' inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai ((commi 139 e 140)) e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione: a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139; b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma 139.".
8.I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
((
8-bis.All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti".
8-ter.Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4" sono inserite le seguenti: ", nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse".
8-quater.Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008.
))
Art. 4
Differimento e proroga di termini
1.Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilita' di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e' autorizzato, altresi', il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2-bis.All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009".
3.Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani".
4.All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".
5.All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2009".
6.All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2008", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
7.All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".
8.All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
9.Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico ((2013-2014)). (8) (9) (10)
9-bis.Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: "una sola volta" sono soppresse.
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