LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Allegato 1
una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale; b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1; c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa. 1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo. 1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata". 1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8-sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome"; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante `Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994"; b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies."; c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,"; d) all'articolo 8-quinquies: 1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,"; 2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalita' di assistenza" e' aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati"; 3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis). 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso". 1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN; c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attivita' di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). 1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita' nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualita' dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze""; al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse e le parole: "dell'articolo 50, della" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla". All'articolo 80: al comma 1, le parole: "di previdenza" sono sostituite dalle seguenti: "della previdenza"; al comma 2, dopo le parole: "l'articolo 5, comma 5, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; al comma 4, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3"; al comma 7, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; le parole: "dall'entrata" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata" e le parole: "della amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni". All'articolo 81: i commi da 1 a 15 sono soppressi; il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attivita' riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o colica"; dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: "16-bi.s. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. 16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata"; al comma 17, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"; al comma 18 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16"; al comma 19, capoverso "Art. 92-bis", comma 2, le parole: "n. 1602/2002" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1606/2002"; al comma 23, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e' computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito"; i commi 26, 27 e 28 sono soppressi: i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti: "29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22; b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26; d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le societa' e gli enti che operano nel comparto energetico"; il comma 31 e' soppresso; i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti: "32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. 33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32"; dopo il comma 33 e' inserito il seguente: "33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione"; il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa"; al comma 38, le parole: "ai commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 29"; dopo il commi 38 sono aggiunti i seguenti: "38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. 38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009". All'articolo 82: al comma 1, capoverso "5-bis", secondo periodo, dopo le parole: "in capo ai soggetti" sono inserite le seguenti: "di cui al periodo precedente"; ai commi 2 e 4, le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"; al comma 4, secondo periodo, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3"; al comma 5, le parole: "per il medesimo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"; al comma 12, le parole: "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "delle imposte sui redditi"; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: "13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008""; al comma 14, lettera a), le parole: "esenti di cui all'articolo 10," sono sostituite dalle seguenti: "esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma,"; al comma 17: al primo periodo, le parole: "decreto-legge" sono sostituite dalla seguente: "decreto"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 18 del presente articolo"; al quarto periodo, le parole: "in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo"; al comma 18: all'alinea, le parole: "e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora" sono sostituite dalle seguenti: "e' dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti"; alla lettera a), le parole: "nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"; alla lettera b), le parole: "e, in ogni caso, se il fondo e' istituito" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso il fondo sia istituito"; le parole: " da persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "da una o piu' persone fisiche"; le parole: "al di fuori dell'esercizio d'impresa," sotto soppresse e le parole: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti"; dopo il comma 18 e' inserito il seguente: "18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni"; il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La societa' di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente"; al comma 20, primo periodo, le parole: "delle condizioni indicate" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti indicati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora la societa' di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del risparmio"; dopo il comma 21 e' inserito il seguente: "21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto"; al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: "che detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi"; dopo le parole: "articolo 37 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi primo e secondo"; dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti: "24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option". 24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; al comma 25, le parole: "articolo 1, commi da 29 a 31" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto,"; al comma 27, capoverso 3, dopo le parole: "delle societa' cooperative e loro consorzi" sono inserite le seguenti: ", che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,". All'articolo 83: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro"; al comma 7, dopo le parole: "attivita' svolte" sono inserite le seguenti: "in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6"; al comma 8, le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti "numero 7)"; al comma 9, le parole: "elementi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "elementi indicativi"; al comma 13, alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", sono apportate le seguenti modificazioni"; al comma 15, dopo le parole: "comma 7, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; al comma 17, le parole: "introdotte dal" sono sostituite dalla seguente: "del"; al comma 18, capoverso "Articolo 5-bis": al comma 2, le parole: "alla data della notifica" sono sostituite dalle seguenti: "alla data della consegna"; le parole: "al competente Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate"; le parole: "al Reparto della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo" ; le parole: "alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso"; e le parole: "articolo. 7" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7"; al comma 3, le parole: "le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste," sono sostituite dalle seguenti: "e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale"; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"; dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: "18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre 2008; b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009. 18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218"; al comma 19, le parole: "a far corso" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere"; dopo le parole: "vengono elaborati" sono inserite le seguenti: ", sentite le associazioni professionali e di categoria," e le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al comma 22, le parole: "fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto"; dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti: "23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria". 23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati""; il comma 25 e' sostituito dal seguente: "2-5. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonche' alte professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato e' gratuita"; i commi 26, 27 e 28 sono soppressi; dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti: "28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse. 28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."; b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta". 28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater. 28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione. 28-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio"; b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1". 28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalita' previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo. 28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni; b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili; c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data; e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni. 28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. 28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. 28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato". Dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente: "Art. 83-bis. - (Tutela della Sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza. 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante. 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2. 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile. 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice. 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. 11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato. 12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge. 15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorita' competente. 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi. 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea". 20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto. 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza. 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29. 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma. 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea". All'articolo 84: al comma 1, le parole: "60, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "60, comma 8"; dopo le parole: "72, commi da 7 a 11" sono inserite le seguenti: "79, comma 2," e dopo la parola: "82" sono inserite le seguenti: ", comma 16,"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: Ministero dell'economia e delle finanze ..............846.000 Ministero del lavoro e della previdenza sociale.......519.000 Ministero della giustizia..............................10.000 Ministero degli affari esteri.......................7.800.000 Ministero dell'interno.............................39.700.000 Ministero per i beni e le attivita' culturali...... 1.568.000 Ministero della salute.............................13.000.000 Ministero dei trasporti............................... 67.000 Ministero dell'universita' e della ricerca......... 1.490.000 Ministero della solidarieta' sociale.............. 55.000.000 b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto; d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo". L'Allegato A e' sostituito dal seguente:
Allegato 1
Allegato A Disposizioni abrogate ex articolo 24
n
Tipo atto
Nu- me- ro
Data
Titolo
1 LEGGE 1636 24/01/1864 AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2
LEGGE
2359
25/06/1865
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA
3 LEGGE 2604 15/11/1865 AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCIE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984
4
REGIO DECRETO
2598
26/11/1865
L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE
5
LEGGE
2933
17/05/1866
ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6 LEGGE 4577 30/08/1868 LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
7
REGIO DECRETO
5927
08/10/1870
ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
8 REGIO DECRETO 6034 17/11/1870 COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI
9
LEGGE
1387
29/05/1873
LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
10 LEGGE 1952 03/06/1874 TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
11
LEGGE
2779
27/05/1875
ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12 REGIO DECRETO 2552 27/05/1875 REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
13
LEGGE
3195
30/06/1876
SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
14 LEGGE 3212 07/07/1876 LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
15
REGIO DECRETO
4021
24/08/1877
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
16 LEGGE 4642 11/12/1878 LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
17
LEGGE
5188
18/12/1879
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
18 LEGGE 874 05/07/1882 ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
19 LEGGE 1482 08/07/1883 GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA
20 LEGGE 1489 08/07/1883 LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
21 REGIO DECRETO 2016 17/02/1884 TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
22 REGIO DECRETO 2503 15/05/1884 DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA
23 LEGGE 2518 16/07/1884 LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE
24 LEGGE 2644 10/08/1884 LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
25 REGIO DECRETO 2730 23/10/1884 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
26 LEGGE 3962 04/07/1886 ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI
27 LEGGE 5192 02/02/1888 LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE
28 LEGGE 5849 22/12/1888 LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA
29 LEGGE 5873 27/12/1888 RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI
30 REGIO DECRETO 5973 10/03/1889 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31 LEGGE 6214 11/07/1889 AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI
32 LEGGE 6216 11/07/1889 MODIFICAZIONE DELLA
L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016 , SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
33 REGIO DECRETO 6535 19/11/1889 REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'
34 LEGGE 6837 01/05/1890 ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
35 LEGGE 6980 20/07/1890 LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
36 LEGGE 7321 21/12/1890 LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
37 LEGGE 184 30/03/1893 PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
38 LEGGE 279 15/06/1893 LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI
39 LEGGE 232 07/06/1894 LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE
40 REGIO DECRETO 20 26/01/1896 TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI
41 LEGGE 183 04/06/1896 MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955
42 LEGGE 218 21/06/1896 COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI
43 LEGGE 343 30/07/1896 LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA
44 LEGGE 561 27/12/1896 REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA
45 REGIO DECRETO 217 20/05/1897 REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO
46 REGIO DECRETO 276 04/07/1897 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
47 LEGGE 334 22/07/1897 LEGGE CHE MODIFICA L'
ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA
DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO
48 LEGGE 110 07/04/1898 MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI
49 LEGGE 446 21/12/1899 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI
50 REGIO DECRETO 195 22/03/1900 TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51 LEGGE 211 31/05/1900 PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
52 LEGGE 23 31/01/1901 LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
53 REGIO DECRETO 375 10/07/1901 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54 LEGGE 523 12/12/1901 APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
55 LEGGE 518 26/12/1901 MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56 REGIO DECRETO 97 02/03/1902 INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA
57 REGIO DECRETO 281 29/06/1902 NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58 LEGGE 238 02/07/1902 REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59 LEGGE 290 07/07/1902 CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
60 LEGGE 304 07/07/1902 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
61 REGIO DECRETO 523 20/11/1902 CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO
62 LEGGE 50 12/02/1903 PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
63 LEGGE 103 29/03/1903 ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
64 LEGGE 197 24/05/1903 DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI
65 LEGGE 321 08/07/1903 PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA
66 LEGGE 474 13/12/1903 BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
67 LEGGE 36 14/02/1904 DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI
68 LEGGE 178 12/05/1904 MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
69 REGIO DECRETO 445 16/06/1904 NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
70 LEGGE 313 03/07/1904 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL 1903
71 LEGGE 320 08/07/1904 PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
72 REGIO DECRETO 337 11/07/1904 CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA
73 LEGGE 390 18/07/1904 ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA
74 LEGGE 674 29/12/1904 NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE
75 LEGGE 137 22/04/1905 PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
76 REGIO DECRETO 259 15/06/1905 SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
77 LEGGE 261 25/06/1905 PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA
78 REGIO DECRETO 646 16/07/1905 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO
79 REGIO DECRETO 524 18/09/1905 AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.
80 REGIO DECRETO 647 10/11/1905 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO
81 LEGGE 126 19/04/1906 DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE
82 LEGGE 272 30/06/1906 DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE
83 LEGGE 327 15/07/1906 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE
84 LEGGE 346 15/07/1906 AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA
85 LEGGE 360 15/07/1906 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA
86 LEGGE 441 15/07/1906 CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI
87 REGIO DECRETO 522 03/09/1906 APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
88 LEGGE 112 21/03/1907 AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE
89 LEGGE 110 24/03/1907 PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
90 LEGGE 403 13/06/1907 L'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE
91 LEGGE 502 11/07/1907 PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA
92 REGIO DECRETO 639 17/08/1907 IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
93 LEGGE 794 22/12/1907 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO
94 LEGGE 10 05/01/1908 RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI
95 REGIO DECRETO 89 27/02/1908 TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
96 LEGGE 71 27/02/1908 ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'
ART. 1962 DEL CODICE CIVILE
97 LEGGE 111 05/04/1908 APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
98 REGIO DECRETO 269 21/05/1908 TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
99 LEGGE 415 02/07/1908 CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO
100 LEGGE 405 09/07/1908 CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
101 LEGGE 444 12/07/1908 CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
102 REGIO DECRETO 223 01/04/1909 REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
103 LEGGE 364 20/06/1909 NORME PER L'INALIENABILITa' DELLE ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI
104 LEGGE 372 25/06/1909 MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
105 LEGGE 443 11/07/1909 APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI
106 LEGGE 524 15/07/1909 COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
107 LEGGE 5 02/01/1910 COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383
108 LEGGE 9 02/01/1910 LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
109 LEGGE 121 20/03/1910 RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO
110 LEGGE 277 02/06/1910 PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA
111 REGIO DECRETO 536 17/07/1910 TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO
112 LEGGE 491 17/07/1910 PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
113 LEGGE 855 11/12/1910 LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE
114 LEGGE 543 18/06/1911 MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI
115 LEGGE 725 02/07/1911 CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA
116 LEGGE 848 21/07/1911 RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
117 REGIO DECRETO 1497 24/12/1911 CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO
118 LEGGE 298 31/03/1912 OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA
119 LEGGE 305 04/04/1912 PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI
120 REGIO DECRETO 728 28/06/1912 MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
121 LEGGE 748 02/07/1912 RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE
122 LEGGE 869 06/07/1912 PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA
123 LEGGE 812 12/07/1912 CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE
124 LEGGE 835 14/07/1912 CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE.
125 REGIO DECRETO 1068 16/09/1912 MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE
126 LEGGE 1346 29/12/1912 PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA
127 LEGGE 468 22/05/1913 DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
128 LEGGE 632 19/06/1913 VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
129 LEGGE 641 19/06/1913 OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
130 LEGGE 770 19/06/1913 VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI
131 REGIO DECRETO 1148 08/09/1913 MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO
132 REGIO DECRETO 1303 24/11/1913 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
133 REGIO DECRETO 1453 18/12/1913 APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE"
134 REGIO DECRETO 1440 26/11/1914 APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
135 LEGGE 1362 16/12/1914 SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO
136 LEGGE 1376 20/12/1914 TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
137 LEGGE 947 16/07/1916 DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA
138 REGIO DECRETO 1790 02/10/1919 SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA
139 REGIO DECRETO 1154 22/07/1920 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE
140 LEGGE 1363 26/09/1920 DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE
141 REGIO DECRETO 1626 18/11/1920 ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.
142 LEGGE 312 24/03/1921 PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
143 LEGGE 378 31/03/1921 RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI
144 LEGGE 368 07/04/1921 NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME
145 LEGGE 369 07/04/1921 DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
146 LEGGE 370 07/04/1921 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
147 LEGGE 541 14/04/1921 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N, 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI
148 LEGGE 1312 21/08/1921 ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE
149 REGIO DECRETO 1576 20/10/1921 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE,
TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453 , E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148 , APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
150 REGIO DECRETO 1688 19/11/1921 CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA
151 REGIO DECRETO 366 19/02/1922 MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI
152 LEGGE 1158 06/07/1922 CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO
153 REGIO DECRETO 1401 17/10/1922 APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
154 REGIO DECRETO 1548 29/10/1922 RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
155 LEGGE 1636 03/12/1922 PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
156 REGIO DECRETO 1726 21/12/1922 CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI
157 REGIO DECRETO 185 07/01/1923 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO
158 REGIO DECRETO 192 11/01/1923 COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO
159 REGIO DECRETO 95 18/01/1923 PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
160 REGIO DECRETO 227 18/01/1923 MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205
161 REGIO DECRETO 253 04/02/1923 SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
162 REGIO DECRETO 536 04/02/1923 ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO
163 REGIO DECRETO 287 08/02/1923 MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
164 REGIO DECRETO 311 08/02/1923 MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA
165 REGIO DECRETO 1067 08/02/1923 NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
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