DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153

Type DPR
Publication 2008-08-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidene della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». Note all'art 1: - Si riporta il testo dell'art. 249 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto: «Art. 249. - Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalita' dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, nonche' della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali. Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalita' e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonche' le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate e' esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952». - Si riporta il testo dell'art. 251 del regio decreto. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto: «Art. 251. - Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge. Non puo' essere attribuita la qualita' di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprieta' che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini». - Si riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto: «Art. 260. - Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati: a) le generalita' delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell'affare o della operazione; c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identita' personale. Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti. Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu' istituti, il registro dovra' indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio e' effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso. Per le attivita' indicate nell'art. 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalita' dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identita', e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni».

Art. 2

Disposizioni di attuazione

1.I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le modalita' di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.All'adempimento di compiti attribuiti alle Amministrazioni interessate dal presente regolamento le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008

Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45

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