DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2008-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a)

i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b)

le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR;

c)

i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d)

i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006, con il quale e' stato costituito il Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 e 5 dicembre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata costituita l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, denominata "Unita";

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge n. 246 del 2005;

Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1.Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). ((1))

Art. 2

Ambito di applicazione dell'AIR

1.La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, ai provvedimenti interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa. ((1))

Art. 3

Organizzazione delle attivita'

1.Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito "DAGL"), le modalita' organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attivita' connesse all'AIR e alla VIR di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2.Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attivita' istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilita' delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza.

3.Nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituito l'ufficio di livello dirigenziale generale "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove non diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL.

4.Il DAGL e', in materia di AIR e VIR, il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale. ((1))

Art. 4

Metodi di analisi e modelli di AIR

1.Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR. Essi sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

2.In sede di prima applicazione, la relazione AIR e' redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A. ((1))

Art. 5

Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione

1.La redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6 e' preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

3.Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - l'avvio dell'iniziativa istruttoria per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti dell'attivita'.

4.Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della fase della consultazione. ((1))

Art. 6

Contenuti della relazione AIR

1.L'amministrazione competente all'iniziativa normativa predispone un'apposita relazione AIR. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, la relazione e' predisposta dall'amministrazione proponente.

4.In ogni caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.

5.La relazione AIR indica le modalita' e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si e' proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate.

6.La relazione AIR puo' essere resa pubblica dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa, anche nel corso di svolgimento del procedimento di formazione dell'atto normativo, anche mediante strumenti informatici o in una apposita sezione del sito Internet. ((1))

Art. 7

Presentazione della relazione AIR

1.Le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9.

2.Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' svolte per l'AIR, e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti; esprime, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, le proprie valutazioni sulla relazione AIR.

3.Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e dei provvedimenti normativi interministeriali sono corredati dalla relazione AIR, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato. ((1))

Art. 8

Ipotesi di esclusione dell'AIR

Art. 9

Casi di esenzione dall'AIR

1.Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dall'AIR, in particolare, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, nonche' nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti.

2.L'esenzione dall'AIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

3.In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

4.Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi di cui all'articolo 8, ove sia richiesto dalle Commissioni Parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione (di seguito "Comitato"). ((1))

Art. 10

Verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

1.Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali e le procedure della VIR.

2.Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di VIR. ((1))

Art. 11

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

2.La relazione da' conto delle metodologie applicate con riguardo alla stima dei vantaggi e degli svantaggi, nonche' con riferimento alle procedure di consultazione seguite e alle scelte organizzative adottate dalle singole amministrazioni, con riguardo ai costi relativi, e alle attivita' formative attuate.

3.La relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali, dalle autorita' indipendenti, dall'Unione europea, dalle organizzazioni internazionali e dagli ordinamenti esteri. La relazione indica le eventuali criticita' delle procedure AIR e VIR eseguite a livello del governo nazionale e le possibili proposte migliorative. La relazione da' conto, infine, delle iniziative in materia di valutazione degli effetti preventivi e di verifica successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare.

4.Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL gli elementi informativi di cui ai commi 1, 2 e 3, inviando una relazione corredata dai documenti necessari. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali.

5.Sulla base delle comunicazioni ricevute, il DAGL cura la predisposizione della relazione di cui al comma 1.

((1))

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 23 ottobre 2008 Ministeri

istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45 ((1))

Allegato A

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